Quand’è che una lavoratrice/un lavoratore è ‘VIDEOTERMINALISTA’?
Il lavoro al Videoterminale è attualmente disciplinato al titolo VII del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) che, all’art. 173, definisce ‘VIDEOTERMINALISTA’ (lavoratore VDT) quella lavoratrice/quel lavoratore che utilizza un videoterminale, in modo sistematico o abituale, per almeno 20 ore settimanali; nel computo delle 20 ore devono essere compresi anche i tempi di attesa, qualora la lavoratrice /il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro. Ogni due ore di applicazione continuativa al videoterminale sono previsti 15 minuti di pausa
Lo stesso Decreto definisce come ‘videoterminale’ uno schermo alfanumerico o grafico, indipendentemente dal tipo di procedura di visualizzazione utilizzata , ed individua il ‘posto di lavoro’ nell’insieme delle attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso mouse, il software per l’interfaccia uomo/macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonchè l’ambiente di lavoro immediatamente circostante.
Possiamo quindi sostenere che gran parte delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti di agenzie ingestione libera, vengano di fatto considerati videoterminalisti.
In quanto tali devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica quinquennale (biennale dopo i 50 anni) riguardante la vista, gli occhi e l’apparato muscolo-schelettrico.
Di seguito gli obblighi che il datore di lavoro è tenuto a rispettare nel predisporre i posti di lavoro:
Lo Schermo deve garantire una buona definizione con caratteri di grandezza sufficiente e spazio adeguato tra essi, presentare un’immagine stabile senza riflessi o riverberi che possano provocare disturbi, essere orientabile ed inclinabile liberamente e, rispetto all’operatore seduto, deve essere collocato con lo spigolo superiore un po’ più in basso dell’orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm.
La Tastiera deve essere separata dallo schermo, facilmente regolabile anche in pendenza, per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole, senza affaticare braccia e mani, ed uno spazio sufficiente per appoggiare gli avambracci davanti alla tastiera che deve avere una superficie opaca onde evitarne i riflessi.
Il Mouse, in dotazione alla postazione di lavoro, deve essere posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato per il suo uso.
Il Piano di lavoro, la cui altezza deve essere indicativamente compresa tra 70 e 80 cm, deve disporre di uno spazio che permetta l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli, se presenti, e deve avere una superficie a basso indice di riflessione, stabile e che permetta una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, del portadocumenti e del materiale accessorio.
La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo; il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi.
Il Sedile di lavoro deve essere stabile, in posizione comoda, onde permettere la massima libertà nei movimenti e deve essere regolabile in maniera indipendente dallo schienale che deve fornire adeguato supporto alla regione dorso-lombare; le dimensioni della seduta devono essere adeguate alle caratteristiche dell’utilizzatore.
Lo schienale deve essere dotato di regolazione dell’altezza e dell’inclinazione; lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati e materiali con livello di permeabilità tali da non compromettere il confort dell’utilizzatore e facilmente pulibili.
Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e può essere spostato agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore.
Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori; il poggiapiedi sarà tale da non spostarsi involontariamente durante il suo uso.
Qui sotto si può vedere, a titolo esemplificativo, un’immagine con alcune caratteristiche della postura che il lavoratore VDT dovrebbe assumere nello svolgimento dell’attività lavorativa.
Vicenza, 08 novembre 2019
ALLEGATO
Videoterminalisti