Come sancito nell’accordo di armonizzazione (15.11.17), il personale del perimetro “ex Banche Venete” sarà iscritto al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo, con la specifica che per tre anni le prestazioni saranno erogate tramite la polizza assicurativa sanitaria sottoscritta per il tramite del fondo sanitario ISP.
Il periodo di tre anni è dettato dalla normativa del fondo sanitario affinché sia assicurata la sostenibilità del fondo nel tempo come avvenuto nelle precedenti operazioni.
Le regole complete in materia di assistenza sanitaria integrativa – di cui alla pagina allegata – sono ricavabili da intranet aziendale.
FACCIAMO CHIAREZZA
1) DA QUANDO ENTRIAMO NEL NUOVO FONDO?
Dal 01 Gennaio 2019 per tre anni
2) QUALI SONO LE PRESTAZIONI?
I contenuti minimi sono sintetizzati nell’appendice 2 dello Statuto qui allegata per immediata visione
3) CHE COSA DOBBIAMO PAGARE?
I dettagli della contribuzione sono:
Titolare dipendente : 0,50% determinata su tutte le voci delle retribuzione imponibile ai fini INPS.
Titolare pensionato: 0,50% determinata su tutte le voci della pensione AGO; 957,01 eur (da rivalutare annualmente)
Familiare a carico: 0,05 % per ciascun familiare (sino ad un massimo dello 0,15%)
Familiare non a carico (convivente): quota fissa annua addebitata in un’unica soluzione anticipata come segue: 280,00 eur per ciascun figlio – 325,00 eur per i coniugi/coniugi di fatto – 375.00 eur per ciascun genitore/fratello/sorella
4) DOVE TROVIAMO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ?
Nel sito del fondo sanitario si trova la documentazione comprensiva del fascicolo informativo.
5) COSA ACCADRA’ DOPO QUESTI 3 ANNI?
Tutti i colleghi ex banche venete entreranno nel fondo sanitario ISP con prestazioni migliori erogate direttamente dallo stesso .
Pur trattandosi di un “passaggio obbligato” per entrare nel fondo sanitario intesa San Paolo – abbiamo chiesto all’azienda di valutare, con il fondo, il miglioramento delle prestazioni a fronte della importante platea.
Sul punto insistiamo da parecchi mesi (ci risultano pervenute peraltro offerte anche da altre assicurazioni non accoglibili per l’azienda) ma ISP ci ha risposto che le regole fissate per l’entrata delle nuove società non sono modificabili per come è stato costruito l’intero assetto sanitario.
Abbiamo chiesto un incontro che è stato fissato il 7.11 .2018
Il fondo sanitario per i colleghi in ESODO 0 PENSIONATI è previsto?
L’ accordo di armonizzazione ex Banche Venete del 15.11.2017 – le cui parti salienti sonno riportate in calce – per gli esodati e i pensionati – ha previsto quanto segue:
– chi risulta aderente al fondo in data 1.1.19 ha potuto scegliere se proseguire con copertura sanitaria con oneri equivalenti oppure aderire a quella di Intesa Sanpaolo con relativi costi (lettera inviata dall’azienda ai colleghi interessati); aderendo a quest’ultima potrà entrare nel fondo anche a titolo di pensionato.
– Coloro che accederanno alla pensione fino al 31.12.18 non saranno più coperti da polizza sanitaria. Purtroppo le nostre insistenze non hanno collimato con la volontà della banca.
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Stralcio dell’accordo di armonizzazione del 15.11.2017:
In via ia transitoria, per l’anno 2018 saranno conservate le coperture assicurative in essere per il 2017 in favore del In personale in servizio o del personale aderente al Fondo di Solidarietà che ne risultino destinatari alla data del 25 giugno 2017 e permangano in servizio o in esodo nel corso del 2018.
Al personale che risulti aderente al Fondo di Solidarietà alla data del 1° gennaio 2018, anche in conformità a quanto previsto dal Protocollo 13 luglio 2017 sarà stipulata per l’anno 2018 una copertura sanitaria con oneri equivalenti (sia per la parte a carico dell’Azienda che per la parte a carico del dipendente) a quelli in essere al momento della risoluzione del rapporto di lavoro per l’ingresso nel Fondo di Solidarietà.
Al personale che risulti aderente al Fondo di Solidarietà alla data del 1° gennaio 2019, anche in conformità a quanto già previsto nel Protocollo 13 luglio 2017 sarà assicurata una copertura sanitaria con oneri equivalenti (sia per la parte a carico dell’Azienda che per la parte a carico del dipendente) a quelli in essere al momento della risoluzione del rapporto di lavoro per l’ingresso nel Fondo di Solidarietà.
In via del tutto eccezionale, tenuto conto della straordinarietà dell’operazione, le Fonti Istitutive condividono che detto personale potrà esercitare richiesta entro il 30 giugno 2018, di iscrizione a FSI a decorrere dal 1° gennaio 2019, con il medesimo percorso di ingresso del personale in servizio, portando a proprio carico, oltre alle quote individuali ordinariamente previste per l’iscrizione ed il percorso di ingresso, anche la differenza tra la quota tempo per tempo prevista a carico dell’Azienda per il FSI e quanto dovuto dall’azienda a titolo di assistenza sanitaria per il personale nel Fondo di Solidarietà ai sensi del Protocollo 13 luglio 2017. In tal caso al momento del pensionamento, potrà mantenere l’iscrizione anche nel caso in cui non siano trascorsi gli almeno cinque anni previsti dallo Statuto all’art. 4.
FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UNISIN UILCA VICENZA/VERONA VICENZA VICENZA/ VERONA VICENZA VICENZA/VERONA
ALLEGATO
Intesa Sanpaolo – 01/01/2019 Nuova polizza sanitaria colleghi ex banche venete
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