BCC Fondo Pensione Nazionale: contributi non dedotti



Il 31 dicembre p.v. è il termine ultimo per la comunicazione dei contributi versati al Fondo Pensione che non sono stati dedotti dal reddito dell’anno 2017.
Non dedotti sono i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, con esclusione delle quote TFR, che hanno superato la soglia di deducibilità di € 5.164,57
(incrementato di ulteriori € 2.582,29 per i lavoratori di prima occupazione, assunti dopo il 2005 e per i primi 5 anni) e per i quali il datore di lavoro non ha proceduto alla deduzione dal reddito. Tale dato, per i redditi relativi al 2017, è riportato nella casella 413 del modello CU 2018. Se la casella 413 della CU 2018 non è avvalorata e l’iscritto al Fondo Pensione non ha un’altra posizione di previdenza complementare, non dovrà inviare la comunicazione in argomento.

Come fare la comunicazione:
Una volta accertata l’esistenza di contributi non dedotti per i quali occorre fare la dichiarazione, la stessa può essere inviata la Fondo Pensione Nazionale compilando il modello cartaceo ALL_H.pdf , reperibile sul sito web del Fondo, insieme alla copia del proprio
documento di identità, oppure accedendo con le proprie credenziali alla area iscritti del sito web del Fondo Pensione Nazionale ed eseguendo la “MODIFICA CONTRIBUTO NON DEDOTTO” nella sezione “CONTRIBUZIONE”.

Se nel corso dell’anno 2017 hai convertito attraverso la formula welfare aziendale, in tutto o in parte, il Premio di Risultato (PDR) in contribuzione al Fondo Pensione leggi con attenzione la nota che segue perché dovrai fare una ulteriore diversa comunicazione al Fondo Pensione Nazionale per “Contributi non dedotti”

La Legge di Bilancio 2017 ha stabilito che in presenza di un accordo sindacale riguardante l’erogazione del Premio di Risultato che preveda la
possibilità far confluire al conto Welfare il premio stesso sono previste particolari misure di incentivazione fiscale, nel limite massimo di € 3.000,00 annui.

Nel caso gli importi del premio di risultato siano destinati a previdenza complementare la Legge prevede che gli stessi:
✓ non concorrono alla determinazione/computo del, precedentemente citato, limite di deducibilità massimo di € 5.164,57 (incrementato di ulteriori € 2.582,29 per i lavoratori di prima occupazione, assunti dopo il 2005 e per i primi 5 anni) annui;
✓ possono, essere esclusi dalla formazione del reddito complessivo del lavoratore per un importo massimo di € 3.000,00;
✓ non saranno fiscalmente imponibili all’atto dell’erogazione della prestazione pensionistica complementare (al momento dell’erogazione della
pensione complementare ed in caso di anticipazione o di riscatto della prestazione stessa vedi circ. Agenzia Entrate 5/E 29 marzo 2018);

Di conseguenza per fare si che tali previsioni possano essere tutte correttamente conosciute ed applicate dal Fondo Pensione al quale si è conferito il valore del Premio di Risultato, la circolare Agenzia delle Entrate 5/E del marzo 2018 prevede che: “entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati, alla forma di previdenza complementare, il contribuente è tenuto a comunicare a questa ultima sia l’eventuale ammontare di contributi non dedotti, che l’importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale.”

Quindi:
se nel corso dell’anno 2017 hai versato quote del Premio di Risultato a previdenza complementare, entro il 31 dicembre 2018 dovrai comunicare, attraverso l’apposito modulo predisposto dal Fondo Pensione Nazionale All. PDR (allegato anche alla presente comunicazione),
l’importo del Premio di Risultato versato, attraverso la formula del Welfare aziendale, al Fondo stesso.

Tale comunicazione va inviata al Fondo Pensione Nazionale esclusivamente a mezzo posta o posta elettronica certificata, allegando copia di un documento di identità in corso di validità.
Il modello di comunicazione predisposto dal Fondo Pensione prevede che lo stesso sia sottoscritto anche dall’azienda di appartenenza, che ha provveduto alla erogazione del premio di risultato ed al versamento per conto dell’aderente. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile raccogliere la sottoscrizione della comunicazione da parte dell’azienda, ti invitiamo ad inviare comunque la comunicazione con la sola tua sottoscrizione.

Ulteriore info
Il valore del Premio di Risultato eventualmente convertito in contribuzione a previdenza complementare è verificabile controllando il valore riportato nella casella 574 della CU 2018 (redditi 2017)

Ti invitiamo a contattare gli uffici del Fondo Pensione Nazionale qualora sia per te necessario.

Ovviamente, come sempre, i rappresentanti sindacali e le strutture territoriali della FISAC CGIL sono a tua disposizione per ogni eventuale necessità di consulenza o assistenza.

FISAC CGIL – Coordinamento Nazionale Credito Cooperativo

ALLEGATO
Comunicato Fisac Contributi non dedotti