L’art. 56, sempre del T.U., stabilisce inoltre il diritto a rientrare nella stessa unità produttiva al termine del periodo di congedo, nonché quello di svolgere le stesse mansioni o altre equivalenti, fino ad 1 anno di età del bambino.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione o di affidamento fino a un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.