Il congedo di maternità è il periodo nel quale la lavoratrice dipendente ha l’obbligo di astenersi dal lavoro.
E’ possibile scegliere fra 2 opzioni (periodo fisso o flessibile):
SCELTA 1
– 2 mesi prima del parto / 3 mesi dopo il parto
SCELTA 2 (flessibile)
– dalla data del parto/2 mesi prima del parto fino a 5/3 mesi dopo il parto con la possibilità, quindi, di lavorare fino a tutto il nono mese di gravidanza e prolungare, per il tempo restante, l’astensione post partum.
La durata del congedo è pertanto di cinque mesi, anzi, per maggior precisione, di cinque mesi e un giorno, perché si aggiunge anche il giorno del parto. La durata stessa può superare i 5 mesi qualora il parto avvenga oltre la data presunta (vedi paragrafo “Congedo di maternità e paternità – Obbligo di astenersi dal lavoro”).
Nel corso del congedo di maternità, in caso di ricovero del neonato (sia figlio naturale che adottivo e a prescindere che sia o meno prematuro), la madre – compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica – ha il diritto di chiedere la sospensione del congedo e di godere dello stesso dalla data di dimissione del bambino.
Tale diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio.
Hanno diritto al congedo di maternità:
• le lavoratrici dipendenti assicurate all’INPS per la maternità (apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti) aventi un rapporto di lavoro in corso alla data di inizio del congedo;
• le lavoratrici a domicilio (T.U. art. 61);
• le lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità di cui D. Lgs. 151/2001 art. 65);
• le lavoratrici iscritte alla gestione separata (le libere professioniste iscritte esclusivamente alla gestione separata possono scegliere di non astenersi dall’attivitò lavorativa ma, in questo caso, perdono il diritto all’indennità di maternità).
nonché, a determinate condizioni:
• le lavoratrici disoccupate o sospese, le lavoratrici agricole e le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
Hanno inoltre diritto al congedo di maternità le lavoratrici autonome (senza obbligo di astenersi dall’attività lavorativa).
Il diritto al congedo di maternità spetta anche in caso di adozione o affidamento di minori (vedi capitolo “Adozione e affidamento preadottivo”).