08 Congedo di maternità e paternità 12 Congedo obbligatorio/facoltativo padre (2021)

Riferimenti di legge:

  • Art. 4, comma 24, Legge n. 92/2012
  • Art. 1, comma 278, Legge n. 145/2018
  • Legge di Bilancio 2021 (legge del 30 dicembre 2020 n. 178)
  • Circolare INPS n. 42 dell’11 marzo 2021

Per nascite, adozioni o affidamenti avvenuti dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (*) il padre lavoratore dipendente ha diritto ad usufruire entro il 5° mese di vita del bambino (o dall’adozione/affidamento) di un congedo OBBLIGATORIO di 10 giorni.
Sempre entro i primi 5 mesi del bambino, è prevista la POSSIBILITÀ per il padre di astenersi dal lavoro per un ulteriore giorno.
* Per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, sono previsti 7 giorni di congedo obbligatorio e 1 giornata di congedo facoltativo (sempre da fruirsi entro il 5° mese dall’evento). Dal 1° gennaio 2022 occorrerà verificare le disposizioni di legge che saranno emanate.

CONGEDO OBBLIGATORIO DI 10 GIORNI
Il congedo obbligatorio di 10 giorni (anche, ma non necessariamente, continuativi) non è frazionabile ad ore e deve essere fruito, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore, anche in contemporanea alla fruizione del congedo di maternità o parentale della madre (cosiddette astensioni obbligatorie o facoltative della madre).

La circolare INPS 42/2021 ha previsto che i congedi possono essere fruiti anche nel caso di:

  1. figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di 5 mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso).
  2. decesso del figlio nei 10 giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). Il periodo di 5 mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.

CONGEDO FACOLTATIVO DI 1 GIORNO
Anche il congedo facoltativo di 1 giorno (non frazionabile ad ore), deve essere fruito entro il 5° mese di vita del figlio: la fruizione è però subordinata alla decisione della madre lavoratrice di non fruire di un giorno del proprio congedo di maternità (astensione obbligatoria). Pertanto la madre dovrà anticipare il termine finale dell’astensione obbligatoria, rientrando al lavoro un giorno prima o anticipando di un giorno l’inizio dell’astensione facoltativa.
Anche il congedo facoltativo può essere fruito dal padre contemporaneamente all’astensione della madre.

IL TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE
Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per entrambe le forme di congedo, ad un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.
Dal punto di vista previdenziale gli viene riconosciuta la contribuzione figurativa piena.

LA DOMANDA E LE MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO
Il padre deve comunicare in forma scritta (qui sotto fac-simile richiesta), con un preavviso non inferiore a 15 giorni, all’azienda (**) i giorni in cui fruirà del congedo, e – se richiesti in relazione all’evento nascita – sulla base della data presunta del parto: sarà poi compito del datore di lavoro comunicare all’INPS le giornate di congedo utilizzate.
Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore dovrà allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione di un giorno del congedo di maternità a lei spettante (v. fac-simile); tale documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.
(**) Fatti salvi i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS

I permessi in questione non sono frazionabili ad ore.

Come già precisato, le norme illustrate si applicano anche al padre adottivo o affidatario e il termine del 5° mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale, o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.

Consulta anche la nota Fisac Vicenza congedo obbligatorio/facoltativo padre (marzo 2021)