Il genitore richiedente deve presentare domanda all’INPS in via telematica – accedendo alla sezione del sito dedicata, con Mod. INPS AST/FAC – almeno 5 gg. prima dell’inizio del periodo di astensione dal lavoro, giorni che scendono ad almeno 2 nel caso di fruizione su base oraria.
Dato che è stato il Jobs Act (D.Lgs 80/2015 – misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) a ridurre il preavviso minimo da 15 a 5 giorni, con risposta all’interpello n. 13/2016, la Direzione del Ministero del lavoro ha precisato che possono ritenersi operative le previsioni contrattuali già vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 80/2015, che prevedono un preavviso minimo di 15 giorni . Pertanto se il CCNL di settore vigente a voi applicato prevede ancora il termine di preavviso di 15 gg è a tale termine che dovete fare riferimento.
In caso di presentazione dopo l’inizio del congedo saranno retribuiti soltanto i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.
Per compilare la domanda di congedo parentale Inps bisognerà accedere alla sezione “Acquisizione domande” e selezionare la propria categoria di lavoratore o lavoratrice.
Dopo aver compilato domanda sarà possibile procedere con l’invio della richiesta di indennità di congedo parentale Inps.
Si potrà annullare la domanda inserita ovvero consultare le domande inviate grazie alle diverse funzioni disponibili sulla sezione del portale Inps dedicate alle domande di congedo parentale.
Per poter presentare domanda di congedo parentale in modalità telematica è necessario essere in possesso di PIN Inps, SPID o CNS. I lavoratori non muniti delle credenziali di accesso al portale dell’Istituto possono fare domanda tramite:
– Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
– Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.