In caso di parto plurimo, le ore di permesso sono raddoppiate – a prescindere dal numero di gemelli – e le sole ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre (D. Lgs. 151/2001 art. 41 e circ. INPS 109/2000).
In caso di madre lavoratrice autonoma o casalinga, il padre lavoratore dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto (ossia a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge). In questi casi, il padre ha diritto al raddoppio dei periodi di riposo giornaliero.
Le sole ore aggiuntive (senza diritto al raddoppio) possono essere utilizzate dal padre anche durante i 3 mesi dopo il parto nonché durante gli eventuali periodi di congedo parentale della madre (circ. INPS 95bis/2006 e 112/2009).
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Tabella con esempio di ripartizione delle ore di riposi orari in caso di parto plurimo (vedi sotto)
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L’azienda non può trasferire la madre (o il padre) mentre fruisce delle ore di riposo giornaliero perché sarebbe un comportamento discriminatorio e ostativo all’esercizio di un diritto. La legge infatti prevede il rientro della lavoratrice nella medesima unità produttiva (o in un’unità produttiva dello stesso comune) e con le stesse mansioni fino al compimento di un anno di vita del figlio.
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