Il secondo comma dell’art. 10 della L. 1204/1971 stabilisce che i periodi di riposo sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
Pertanto, i buoni pasto spettano per l’intero importo anche per i giorni in cui si utilizzano i riposi giornalieri.
Notizie correlate a questo aggiornamento
- La sede della CGIL di Vicenza imbrattata - il segretario Zanni: «Ignobili e antidemocratici» 22/06/2022
- Giornata della Memoria 2023 27/01/2023
- Gestione del calcolo del TFR 29/09/2022
- Evento del 5 marzo a Schio: Ragazze e Donne in fabbrica 06/03/2022
- 28 marzo 2022 : Videoconferenza sulle modalità di riscatto del fondo pensione 15/03/2022
- Assemblea pubblica CGIL del 9 giugno 2022: pace, lavoro, democrazia, giustizia sociale 07/06/2022