Finito il periodo di congedo, le lavoratrici hanno diritto a conservare il posto di lavoro e, a meno che non vi rinuncino espressamente, a rientrare nella stessa unità produttiva dove prestavano servizio all’inizio della gravidanza o in altra ubicata nello stesso comune, e di restarvi fino al compimento di un anno di età del bambino.
Hanno anche diritto di svolgere le stesse mansioni (o altre equivalenti) cui erano adibite prima dell’assenza.
Lo stesso dicasi per il lavoratore che rientra dopo aver fruito del congedo di paternità o di altri casi di congedo, di permesso o riposo disciplinati dal Testo Unico. Tali disposizioni si applicano anche in caso di adozione o di affidamento fino a un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
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