In caso di dimissioni volontarie, presentate durante il periodo di gravidanza e fino al primo anno di vita del bambino (D. Lgs. 151/2001 art. 55), la lavoratrice madre e il lavoratore padre che hanno usufruito del congedo di paternità, hanno diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il licenziamento (NASPI – nuova assicurazione sociale per l’impiego). Tale disposizione si applica anche in caso di adozione o di affidamento.
Le dimissioni presentate dalla madre durante il periodo di gravidanza e dai genitori durante i primi 3 anni di vita del bambino (o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento), devono essere convalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio. Tale procedura è necessaria anche in caso di dimissioni presentate da lavoratrici e lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e con contratti di associazione in partecipazione.
A questa convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.
La lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso (D. Lgs. 151/2001 art. 55).
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