Il personale con contratto di apprendistato ha le stesse tutele di legge sulla maternità previste per gli altri lavoratori dipendenti (ad es. congedo di maternità, parentale, riposi giornalieri per allattamento).
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato (D. Lgs. 167/2011 art. 1, c. 1). Pertanto, i limiti al licenziamento previsti per un rapporto a tempo indeterminato trovano applicazione anche ai lavoratori con contratto di apprendistato. In considerazione di ciò, sarà nullo il licenziamento comminato tra l’inizio del periodo di gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino. È il caso di precisare, comunque, che al termine del rapporto di apprendistato, e del periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro può esercitare il diritto di recesso (D. Lgs. 167/2011 art. 2, c. 1, lett. m).
In caso di assenza per malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria di durata superiore a trenta giorni (tra cui rientrano il congedo di maternità e il congedo parentale), il periodo di apprendistato può essere prorogato in base a quanto previsto dai contratti collettivi (D. Lgs. 167/2011 art. 2, c. 1, lett. h) o, in mancanza di questi, sulla base di una valutazione del datore di lavoro, in relazione all’effettiva incidenza dell’assenza sulla realizzazione del programma formativo.
Ove previsto dai contratti, quindi, il termine finale del rapporto di apprendistato slitta in avanti per una durata pari alla sospensione.
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