L’indennità corrisposta dall’INPS nel corso del congedo parentale è pari al 30% dell’ultima retribuzione intera percepita prima:
• del congedo di maternità, se il congedo parentale segue immediatamente il congedo di maternità;
• del congedo parentale, quando questo viene fruito in modo frazionato (circ. INPS 109/2000).
L’indennità al 30% spetta per un periodo complessivo tra i genitori di 6 mesi se il congedo è utilizzato:
• entro i 6 anni di vita del bambino per i genitori naturali;
• entro i 6 anni successivi all’ingresso in famiglia per i genitori adottivi o affidatari.
Il giorno del compleanno è compreso.
L’indennità del 30% spetta anche – nel solo caso in cui il reddito personale annuo (assoggettabile all’IRPEF) del richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo INPS di pensione annualmente stabilito dalla legge*
• per i restanti periodi oltre i 6 mesi complessivi ed entro il limite massimo complessivo di 10 o 11 mesi;
• tra i 6 e gli 8 anni del bambino o dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
I periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 e i 12 anni di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, non sono in alcun caso indennizzati.
Per compensare la minor retribuzione del congedo parentale è prevista la possibilità di richiedere l’anticipazione del TFR o della propria posizione individuale del Fondo Pensione.
Si vedano anche i capitoli “Congedo parentale” e “Adozione e affidamento preadottivo”
(*) – per il 2019, se il reddito annuo del richiedente è inferiore a euro 16.672,83 lordi
– per i rapporti di lavoro a tempo parziale la soglia di reddito non va riproporzionata e pertanto resta la stessa;
– il reddito da considerare è quello presunto dell’anno in cui inizia la prestazione o parte di essa; quindi, per periodi a cavallo di due anni, va valutato se è più conveniente riprendere anche per un solo giorno il lavoro nel nuovo anno;
– ai fini della determinazione del reddito sono esclusi il reddito per la casa di abitazione, il TFR, gli arretrati a tassazione separata e la stessa indennità per congedo parentale.