Comunicato
Il giorno 14/6 si è svolto l’incontro tra le Parti (ANIA-OOSS) per quanto riguarda il tema dell’apprendistato professionalizzante.
Si è posta tale esigenza in quanto il D.L. Del 14/9/11 n.167 (Testo unico dell’apprendistato) ha stabilito una nuova disciplina su tale materia, rimandando alle Parti a livello categoriale, la regolamentazione di taluni aspetti.
Le OO.SS. ritengono che anche nel settore assicurativo l’apprendistato possa costituire un utile strumento per l’accesso dei giovani nel mondo del lavoro ,contribuendo allo sviluppo dell’orientamento professionale e della formazione degli stessi.
Le OOSS, inoltre, nel raggiungimento dell’intesa con ANIA del giorno 14/6 su tale materia, hanno inteso disciplinare prioritariamente l’apprendistato quale tipico contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all’occupazione dei giovani.
L’accordo si applica ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni assunti per svolgere mansioni relative al terzo, quarto livello e per il profilo d del quinto livello della prima parte del Contratto e per il secondo livello della seconda parte del Contratto (produttori).
La durata del contratto in apprendistato non può superare i tre anni per le mansioni di quarto, quinto livello ed i produttori. Non più di due anni per le mansioni di terzo livello.
L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 60% (direzionali) 50% (produttori) degli apprendisti dipendenti dalla stessa Impresa.
Così come previsto dal D.L. 167/2011 per il primo anno l’apprendistato sara inquadrato di due livelli inferiori e per il restante periodo di un livello inferiore di quello spettante alla fine del contratto.
L’Impresa è tenuta ad erogare una formazione adeguata, orientata al conseguimento della qualifica professionale e alle competenze necessarie.
La durata minima della formazione per il raggiungimento di tali competenze è fissata in complessive 180 ore per le mansioni di quarto e quinto livello di 120 ore per le mansioni di terzo livello e di 90 ore per il secondo livello produttori.
Nell’ambito dell’informativa Aziendale ( art. 10) e Nazionale ( art. 7) saranno forniti i dati inerenti i contratti di apprendistato professionalizzante. Pertanto sara importante monitorare con grande attenzione l’evolversi di tali contratti al fine di favorire l’occupazione giovanile anche nel settore assicurativo.
Roma, 15 giugno 2012
Le Segreterie Nazionali
FIBA/CISL – FISAC/CGIL – F.N.A. – SNFIA – UILCA
ALLEGATO
Comunicato unitario
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