Ente Bilaterale Agenzie di Assicurazione: chiarimenti



ENBA: a domanda … risposta!

In risposta a varie richieste pervenute, chiariamo che:

– i contributi ad ENBASS vanno versati a partire dal mese di giugno 2012, data della Risoluzione del’Agenzia delle Entrate 60/E del 12/6/2012 ;

– vanno calcolati sulla retribuzione lorda valida ai fini contributivi e sono dovuti da tutte le Agenzie o Società che applicano il CCNL dei dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera, quindi sia il CCNL 2005/2008 che il CCNL 2009/2011;

– Il contributo mensile a carico del dipendente da versare all’Enbass è fissato nella misura dello 0,05% calcolato sulla retribuzione lorda previdenziale. Tale contributo è detraibile dal reddito imponibile del dipendente;

– il contributo mensile a carico del datore di lavoro da versare all’Enbass è fissato nella misura dell’1,90% calcolato sulla retribuzione lorda previdenziale del singolo dipendente. Tale contributo è detraibile dal reddito imponibile aziendale ed è sottoposto al contributo di solidarietà del 10%. Null’altro è dovuto.

Lì, 4 marzo 2013


Il Presidente: Salvatore Efficie