Congedo obbligatorio e facoltativo per i lavoratori padri



Congedo per i padri

Il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, in data 22 dicembre 2012, ha sottoscritto il decreto contenente le modalità per la fruizione del congedo obbligatorio di un giorno e di quello facoltativo, di due giorni, da parte del padre, anche in caso di adozione o affido (previsto dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della Legge n. 92/2012 – Riforma del Lavoro).

Il
congedo obbligatorio è fruibile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso.

La fruizione, da parte del
padre, del congedo facoltativo di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.
A carico dell’INPS è posto il pagamento dell’indennità pari al 100% della retribuzione spettante.

Il padre dovrà comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intenderà fruirne, con un anticipo non minore di quindici giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, e il datore di lavoro dovrà comunicare all’INPS le giornate di congedo fruite dal padre.

Per il congedo facoltativo, il padre dovrà, inoltre, allegare alla richiesta di fruizione una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo; la suddetta documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.

N.B.: non esistono al momento istruzioni da parte dell’INPS

ALLEGATO
Testo del decreto