CCNL Agenzie di Assicurazione in gestione libera: certificazione e trattamento economico malattia
Facciamo seguito alle numerose richieste di chiarimento intervenute in queste settimane ricordando che:
1) il lavoratore in malattia ha l’obbligo di comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro fin dal primo giorno di malattia;
2) il lavoratore ammalato ha l’obbligo di essere reperibile – in ogni giorno in cui e’ assente per malattia (quindi fin dal primo giorno) – al domicilio indicato nel certificato medico nelle fasce orarie 10/12 e 17/19 (indipendentemente dall’orario svolto) per sottoporsi alla visita di controllo del medico fiscale, visita che avviene solo quando l’agente ne fa esplicita richiesta;
3) dall’ottobre 2011 e’ entrata in vigore la normativa che prevede per il medico curante l’obbligo di trasmettere telematicamente i certificati di malattia all’INPS: questo ha inciso solo sulla modalità di invio della giustificazione dell’assenza (non si deve più fare raccomandata a mano o a.r. all’azienda ma sarà sufficiente comunicare il numero di protocollo identificativo);
4) da giugno 2012 con risoluzione dell’agenzia delle entrate 60/E sono partiti i versamenti all’Ente Bilaterale di settore ENBASS. All’interno di ENBASS e’ stata prevista una cassa malattia che ha tra i suoi obiettivi anche quello di coprire economicamente le assenze per malattia dei dipendenti delle agenzie: tale Cassa e’ ancora in fase di avvio e quindi ad oggi non operativa pertanto la retribuzione dovuta per il periodo di malattia e’ ad oggi ancora interamente a carico dell’azienda;
5) il CCNL prevede all’art. 49 l’obbligo di presentare il certificato di malattia solo per assenze superiori ad un giorno;
6) se la malattia e’ di durata superiore ad un giorno, si dovrà presentare nel secondo giorno di malattia, il certificato medico che giustifichi anche il primo giorno;
7) nessuna modifica peggiorativa del CCNL può essere apportata ai contenuti del contratto per mezzo di regolamenti interni e/o disposizioni aziendali unilaterali dato che il CCNL può essere modificato solo dalle parti stipulanti.
Vicenza, 25 febbraio 2013
per la Segreteria Prov.le: Barbara Malini
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