Elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013



Elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013

Le elezioni amministrative sono indette nelle date di domenica 26 maggio e lunedì 27 maggio 2013 per l’elezione del Sindaco e del relativo consiglio comunale. Nella stessa data ci sarà (dove prevista) anche l’elezione dei consigli circoscrizionali.

I seggi saranno aperti:
• dalle ore 8.00 alle ore di 22.00 di domenica 26 maggio;
• dalle ore 7.00 alle ore 15.00 di lunedì 27 maggio 2013.

Le operazioni di scrutinio per le elezioni comunali avranno inizio lunedì 27 maggio dopo la chiusura delle votazioni.

Trattamento da riservare ai lavoratori impegnati presso i seggi (DPR 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche)

Lavoratori che sono chiamati ad espletare funzioni presso i seggi elettorali ( ivi compresi i rappresentanti di lista ):

• per la giornata di sabato, nel corso della quale vengono espletate le operazioni preparatorie alla votazione, il lavoratore ha la facoltà di scegliere, alternativamente, tra il pagamento di una quota aggiuntiva della normale retribuzione e una giornata di riposo compensativo, con possibilità per l’ azienda, in questo secondo caso, di individuare, in relazione alle proprie esigenze organizzative, tecniche e produttive, la data in cui il suddetto riposo dovrà essere effettuato.

• per la giornata di domenica, resta fermo il diritto del lavoratore a fruire di una giornata di riposo compensativo, che il datore di lavoro dovrà accordare, di massima, immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali ( ivi compreso lo scrutinio).

• Con riferimento ai giorni feriali nei quali si svolgeranno le operazioni, trattandosi di normali giornate di lavoro, ai lavoratori interessati è riconosciuto il diritto all’ assenza retribuita dal servizio.

• I lavoratori interessati daranno preventiva comunicazione all’Azienda, curando di farsi rilasciare, a conclusione dell’impegno presso il seggio elettorale, apposita certificazione dal Presidente di seggio, con l’indicazione, ove occorra, anche dell’orario definitivo di termine delle operazioni.

La legge elettorale, qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, prevede la possibilità di un ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze.

Pertanto, in caso di ballottaggio, che si terrà nei giorni di domenica 9 giugno e lunedì 10 giugno 2013, sono valide le norme sopra indicate per coloro che saranno impegnati ai seggi.

FISAC CGIL
Segreteria Nazionale


Alcuni aspetti normativi generali
a cura di Adele Guercini

Tutti i lavoratori dipendenti che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, quindi scrutatori, segretari e presidenti di seggio, compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum (nazionali o regionali), i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

I giorni di assenza dal lavoro per le operazioni preliminari, per il voto e per lo scrutinio delle schede sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
Tali assenze sono quindi utili ai fini della maturazione dell’indennità di presenza ove correlata alla semplice presenza in servizio.
Hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. (art. 1, L. 29.1.1992, n. 69).

Per i
giorni lavorativi passati al seggio è dovuta la normale retribuzione, come se il dipendente fosse regolarmente al lavoro .
Per i
giorni non lavorativi, invece, spettano al lavoratore una retribuzione specifica (retribuzione mensile diviso come da divisore contrattuale) o, in alternativa, una o più giornate di riposo compensativo.

La giurisprudenza prevalente ha riconosciuto il diritto alla maggiorazione o al riposo compensativo anche per l’attività di seggio svolta nella giornata del sabato, in regime di settimana corta e indipendentemente dalla disciplina collettiva applicata.

Tranne le elezioni europee (che si svolgono nella sola giornata di domenica) di norma le altre operazioni di voto si tengono dalle ore 8.00 della domenica mattina e fino alle ore 15.00 del lunedì successivo. È però di norma previsto che dalle ore 16.00 del sabato abbiano luogo le operazioni di preparazione delle schede e che lo scrutinio delle schede inizi subito dopo la chiusura dei seggi il lunedì e prosegua, al massimo, fino alle ore 14 del martedì successivo.
Se l’attività di seggio prosegue nella giornata successiva anche solo per qualche ora, la giornata si conta interamente come lavorata (Cass. 17.6.2002 n. 8712; Trib. Torino 29.3.1999 ).
Conseguentemente l’unità di misura per retribuire il periodo di assenza dal lavoro per l’espletamento delle funzioni elettorali sono i giorni e non le ore. Ciò comporta che il lavoratore ha diritto ad un giorno di assenza dal lavoro retribuito anche se in grado di riprendere servizio il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di scrutinio, chiusura che può avvenire nelle prime ore di lunedì mattina o di martedì mattina.
In materia sussiste, però, controversia.
Il diritto del lavoratore di assentarsi dal lavoro e di percepire la retribuzione è condizionato alla preventiva comunicazione al datore e alla
successiva esibizione delle certificazioni che attestino l’effettiva partecipazione alle operazioni elettorali. Scrutatori e segretari devono
produrre copia del decreto di nomina del comune (o del presidente di seggio nei casi di urgenza).
Inoltre, per scrutatori, segretari e rappresentanti di lista, la certificazione di avvenuta partecipazione alle operazioni di voto è rilasciata dal presidente del seggio; per quest’ultimo invece si provvede con una dichiarazione vistata dal vice presidente del seggio stesso. In
tutti i casi la certificazione deve riportare ora e giorno di inizio e fine delle operazioni al seggio.
La retribuzione corrisposta per l’espletamento delle funzioni elettorali concorre a formare reddito imponibile corrente e la tassazione deve essere eseguita, dal sostituto d’imposta, nel rispetto delle ordinarie disposizioni

La retribuzione corrisposta per l’espletamento delle funzioni elettorali concorre a formare reddito imponibile (sempre che non risultino applicabili salari medi o convenzionali e/o massimali contributivi già raggiunti al momento del pagamento degli emolumenti in questione) e gli adempimenti contributivi devono essere eseguito, nel rispetto delle ordinarie disposizioni.