Accordo Anapa / Unapass 20/11/2014: questo CCNL è l’unico ad avere rilevanza giuridica



Firmato il nuovo CCNL per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera

Il 20 novembre u.s. a Roma, si è concluso positivamente il negoziato sindacale, cominciato oltre un anno fa, per il rinnovo del CCNL dei dipendenti delle agenzie assicurative in gestione libera.

L’intesa sottoscritta
tra le OO.SS. dei Dipendenti Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, FNA, Uilca e le Associazioni Datoriali Anapa e Unapass ReteImpresAgenzie che ha decorrenza 1/1/2012 e scadenza 31/12/2015, integra e sostituisce il CCNL scaduto il 31/12/2011, garantendo la piena continuità contrattuale.

La complessa trattativa e l’accordo finale rafforzano, da un lato, il valore della contrattazione collettiva nazionale tra soggetti realmente rappresentativi dei dipendenti e degli agenti e, dall’altro lato, rende possibile il superamento delle difficoltà applicative del precedente contratto, che avevano prodotto una differenziazione dei trattamenti tra gli stessi dipendenti, attraverso l’individuazione di soluzioni contrattuali soddisfacenti sia in termini economici che normativi.

Ecco in sintesi i
principali punti dell’accordo di rinnovo del CCNL:

Parte economica

allineamento delle retribuzioni a favore delle lavoratrici e dei lavoratori ai quali non è stato applicato, o è stato applicato solo in parte, il contratto 2009/2010/2011, con riconoscimento agli stessi delle relative spettanze economiche.
Per esempio ad un lavoratore inquadrato al 3° livello retributivo (ex 2^ categoria) l’importo lordo delle spettanze per tale periodo è di € 2.716, a cui bisogna detrarre gli eventuali “acconti” o l’eventuale Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) già percepiti;

– erogazione di una somma
una tantum “forfettizzata” per gli arretrati relativi al periodo 1/1/2012 – 30/6/2014:
—> per le lavoratrici e per i lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto precedente, tale somma da riparametrare in base all’inquadramento, per un 3° livello retributivo (ex 2^ categoria), è di € 3.083 lordi, a cui bisogna detrarre gli acconti già percepiti;
—> per le lavoratrici e per i lavoratori ai quali è stato applicato integralmente il contratto precedente, tale somma, per un 3° livello retributivo (ex 2^ categoria) , è di € 1.088 lordi;

adeguamento delle tabelle retributive, calcolato sui parametri di inflazione reale (2012-2013) ed attesa (2014-2015), che copre il periodo a partire dall’1/1/2012 al 31/12/2015.
L’aumento stipendiale mensile a regime, nel 2015, per un 3° livello (ex 2^ categoria) sarà di € 83;

– le
nuove tabelle retributive dovranno essere corrisposte a partire dall’1/7/2014;

– gli importi complessivamente spettanti, al netto degli acconti già erogati, potranno essere corrisposti in un massimo di 14 rate mensili (da minimo € 100), decorrenti dall’1/11/2014 e fino al 31/12/2015;

– in caso di successione di rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 2112 c.c. ovvero conseguenti a trapassi di agenzia (ex art 71) l’importo degli arretrati dovrà essere corrisposto dal datore di lavoro che riveste tale carica alla data del 20/11/2014;

Parte normativa

– nuova definizione, più chiara, dei singoli livelli di inquadramento e delle declaratorie delle diverse mansioni che effettivamente il dipendente svolge, senza nessuna incidenza del titolo di studio posseduto.

– eliminazione del passaggio automatico tra 3^ e 4^ livello che riguardava l’impiegato unico; contestualmente si è concordato di riconoscere un importo fisso sotto forma di “ad personam” riassorbibile solo in caso di attribuzione dell’Inquadramento superiore al 3° livello retributivo, a chi aveva già maturato il diritto ovvero a chi è stato assunto prima del 30/6/2006 o tra il 1/7/2006 ed il 30/6/2010;

– mantenimento delle vigenti previsioni in tema di orario di lavoro, confermando quanto già oggi previsto, cioè la necessità di confronto, e di eventuale accordo, tra le Parti a livello di territorio o di singola agenzia, per discutere ed eventualmente concordare variazioni della distribuzione dell’orario settimanale;

Inoltre:

– regolamentazione dei congedi parentali usufruibili ad ore, recependo così per la prima volta la norma di legge all’interno di un contratto collettivo nazionale (si tratta di un’assoluta e positiva novità contrattuale);

– possibilità di accordi ad hoc per chi ha a carico soggetti con handicap legati a “disturbi specifici dell’apprendimento e dello spettro autistico” (DSA e DSP)”, acquisizione molto importante sempre nella direzione dei soggetti più deboli;

– regolamentazione dei trasferimenti di personale da una sede ad un’altra, altra novità contrattuale finalizzata a creare una condizione di supporto a chi si trovasse ad affrontare tale evenienza;

– aggiornamento e miglioramento delle modalità di richiesta delle ferie e la procedura di comunicazione nei casi di malattia.

Infine, sono stati riconfermate le parti relative agli strumenti contrattuali (ente bilaterale e cassa di assistenza) e alle normative sul trapasso di agenzia, sulla previdenza complementare, sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sull’apprendistato, sul part time, sulle festività e semi-festività, sui permessi sindacali.

Sul tema della Cassa di assistenza, viste le dimissioni dei rappresentanti Sna, stiamo approfondendo la materia per rendere la Cassa uno strumento finalmente funzionante per tutti gli aderenti.

Lavoratrici e Lavoratori, Colleghe e Colleghi di agenzia,

il vostro fondamentale impegno per portare avanti il lavoro nelle agenzie dove lavorate in modo altamente professionale ogni giorno e spesso con responsabilità ben maggiori del dovuto, aveva bisogno di essere riconosciuto attraverso un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rinnovato e migliorato.

Sappiamo che il settore vive momenti travagliati e affronta quotidianamente situazioni di difficoltà.

Le Organizzazioni Nazionali, con una forte unità di intenti e di azione, hanno posto il loro massimo impegno in questa trattativa per rappresentare al meglio i vostri interessi, decisivo per raggiungere questo importante risultato contrattuale.

Partivamo da una situazione contrattuale confusa, dovuta alla mancata ratifica del CCNL 2011 da parte di Sna; nel corso del 2012 e 2013 abbiamo tentato di risolvere questa situazione negoziando con il vertice Sna, ma per ben due volte, Sna ha negato la possibilità di addivenire ad adeguate e positive soluzioni.

Preso atto della assoluta inaffidabilità del vertice Sna e dell’avvenuta costituzione di Anapa, abbiamo deciso di proporre, a luglio 2013, una piattaforma di rinnovo a tutte le parti datoriali Anapa, Sna e Unapass ReteImpresAgenzie .

Le uniche risposte positive sono arrivate da Anapa e da Unapass-ReteImpresAgenzie che si sono rese disponibili ad aprire una trattativa e con le quali abbiamo intavolato il negoziato, sfociato nell’intesa raggiunta qualche giorno fa e che vi presentiamo con questo comunicato.

Per quanto riguarda il vertice Sna, come saprete, esso ha continuato a mettere in atto furbizie e scorrettezze senza mai avere il coraggio di affrontare una trattativa seria con le scriventi Organizzazioni sindacali, da sempre e tuttora le uniche rappresentative del settore assicurativo.

L’ultima iniziativa che Sna sta tentando di mettere in atto in questi giorni, è un accordo “truffa”, spacciato per “contratto collettivo nazionale di lavoro”, fortemente peggiorativo delle condizioni contrattuali già esistenti nel 2008 (e con palesi elementi di illegittimità secondo la Costituzione Italiana e le normative dell’Unione Europea), stipulato dallo stesso Sna con i sindacati Fesica e Fisals, soggetti del tutto sconosciuti nel settore assicurativo.

Come già dichiarato da parte nostra nei giorni scorsi, riteniamo gravissima, inaccettabile e provocatoria questa iniziativa, messa in atto da Sna con interlocutori di comodo per realizzare intese a loro uso e consumo, a danno delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.

L’Accordo di rinnovo del CCNL tra ANAPA/UNAPASS-ReteImpresAgenzie e FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FNA e UILCA, le sole OO.SS. rappresentative delle Lavoratrici e dei Lavoratori del settore, è l’unico ad avere rilevanza giuridica.

In questi giorni abbiamo già messo in campo iniziative ad ogni livello, sia legali che di coinvolgimento del Ministero del Lavoro, per dichiarare l’illegittimità di quell’Accordo al fine di scongiurare comportamenti illeciti e lesivi degli interessi di Lavoratrici e Lavoratori.

Ci rendiamo conto che questa azione truffaldina, farà vivere ad alcuni di voi situazioni in agenzia non semplici ma, vogliamo darvi un messaggio di forza e di sostegno: insieme fermeremo questo scempio!

Nello stesso tempo ci rivolgiamo direttamente agli Agenti e ai Datori di lavoro affinché applichino il CCNL da noi sottoscritto, evitando così il rischio di pericolosi contenziosi e di spese legali a loro carico, e nel contempo diffidiamo formalmente chi avesse in animo di forzare la mano imponendo i contenuti dell’accordo “truffa”.

Abbiamo già inoltrato, nei giorni scorsi, a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori del settore specifici comunicati con le prime indicazioni alle quali attenersi in caso di tentativo di applicazione di tale accordo “truffa” nelle agenzie ed invitiamo alla massima osservanza delle stesse; seguiranno nei prossimi giorni ulteriori comunicazioni.

IN OGNI CASO, INVITIAMO TUTTE LE LAVORATRICI E TUTTI I LAVORATORI A RIVOLGERSI TEMPESTIVAMENTE ALLE STRUTTURE SINDACALI DI RIFERIMENTO PER OGNI ULTERIORE EVENTUALE RICHIESTA, INFORMAZIONE O CONSULENZA IN MERITO ALLE LORO DIVERSE SPECIFICHE SITUAZIONI.

Lì, 24 novembre 2014

Le Segreterie Nazionali
Fiba/CISL Fisac/CGIL FNA UILCA

ALLEGATO
L’accordo Anapa / Unapass – CGIL CISL UIL FNA del 20/11/2014