CCNL Anagina: sintesi del CCNL Anagina 8/7/2014



Dopo l’accordo di massima raggiunto nello scorso mese di giugno tra Anagina e OO.SS., le Parti sono tornate ad incontrarsi e in data 8 luglio 2014 hanno definito il testo definitvo del nuovo CCNL IMPIEGATI AMMINISTRATIVI AGENZIE GENERALI – GENERALI ITALIA – DIVISIONE INA ASSITALIA di cui sintetizziamo di seguito gli aspetti principali.

Il nuovo Contratto scadrà il 31 dicembre 2014.

PARTE ECONOMICA
L’accordo prevede un aumento tabellare del 6% con effetto dal 1° luglio 2014.
Delle due tabelle visualizzabili nell’allegato, la prima riporta gli importi relativi alla retribuzione annua lorda (escluso l’EDR ed eventuali indennità spettante in base al ruolo) in base al livello retributivo e all’anzianità maturata, mentre la seconda evidenzia gli aumento rispetto alla retribuzione precedente.

Vedi tabelle nell’allegato

UNA TANTUM
L’Una Tantum riferita al periodo 01/01/2009-30/06/2014 verrà corrisposta secondo i seguenti importi in relazione al livello di appartenenza:
1° livello – > 372,09
2° livello – > 394,96
3° livello – > 430,00
4° livello – > 460,36
5° livello – > 504,04
6° livello – > 527,41

L’Una Tantum sarà
erogata in proporzione all’efetivo servizio prestato nel periodo 01/01/2009-30/06/2014:
a) escludendo dal computo i periodi in cui si è verificata una
sospensione dell’attività lavorativa senza diritto alla retribuzione (es. aspetativa, congedo parentale, ecc.).
b) riducendo l’importo in proporzione alla durata dell’orario di lavoro per il personale che in tale periodo abbia lavorato a
part time.

L’Una Tantum sarà riconosciuta per il
50% entro il 30/09/2014 e per il restante 50% entro il 30/11/2014.
Essa
non verrà erogata nelle Agenzie che alla data dell’11 giugno 2014 si avvalevano di ammortizzatori sociali (es. cassa integrazione, contratti di solidarietà) o altre forme di contenimento del costo del personale o per le quali erano in corso procedure sindacali.

PREMIO INCREMENTI PRODUTTIVI
Rimangono invariati i criteri e gli importi per la definizione del Premio Incremento Produttivi, commisurato agli incrementi di produttività realizzati dall’Agenzia Generale nell’anno 2013 (anno di competenza) in rapporto all’anno di raffronto 2012. Il termine per il pagamento del Premio (ove spettante in base ai risultati dell’Agenzia) sarà il 30 novembre 2014: ci riserviamo di tornare sull’argomento all’approssimarsi di tale data.

INDENNITÀ
Analogo incremento del 6% è stato riconosciuto per le seguent indennità annue lorde (ove spetant in base al ruolo e alle mansioni svolte):
Vedi allegato

BUONO PASTO
È stato ottenuto il riconoscimento di un buono pasto di 1 Euro.
L’erogazione del buono posto è SOSPESA nelle Agenzie che alla data dell’11 giugno 2014 si avvalevano di ammortizzatori sociali (es. cassa integrazione, contratti di solidarietà) o altre forme di contenimento del costo del personale o per le quali erano in corso procedure sindacali per la gestione di situazione di crisi. Il buono pasto dovrà essere riconosciuto dalla data di scadenza dell’accordo sindacale e/o aziendale.

STRAORDINARIO
È stato precisato che la maggiorazione del 30%, già riconosciuta per il lavoro straordinario prestato in giorni festivi, semifestivi e di domenica, spetta anche in caso di lavoro in giornata non lavorativa (quindi per il sabato se la settimana lavorativa va dal lunedì al venerdì).

PARTE NORMATIVA

GIORNATE SEMIFESTIVE PART TIME
È stato precisato che nelle giornate semifestive per i dipendenti con part time orizzontale l’orario di lavoro sarà ridotto in proporzione all’orario contrattuale.

FERIE
Non è più previsto per il lavoratore l’obbligo di fruire di almeno un periodo di ferie della durata di almeno due settimane, fermo restando il diritto alla fruizione di ferie di tale durata minima.
Viene confermata la norma che prevede che il godimento delle ferie avvenga nel corso dell’anno di maturazione per almeno due settimane (10 giorni lavorativi) e per ulteriori due settimane nei 18 mesi successivi alla scadenza dell’anno di maturazione, ma si precisa che oltre tale termine eventuali residui non saranno necessariamente monetizzati ma potranno essere ancora fruiti.

MALATTIA
È stata migliorata la previsione sul comporto, vale a dire la norma che stabilisce la durata del periodo di malata in cui si ha diritto alla conservazione del posto (300 giorni nell’arco di 18 mesi aumentati a 420 giorni in caso di patologie di rilevante gravità, elencate all’art. 27 del nuovo CCNL).
Rispetto a eventi di breve durata viene precisato l’
obbligo di giustificare con certificato medico anche le assenze di una sola giornata.

TUTELA DELL’OCCUPAZIONE
Sono state introdotte alcune previsioni volte a migliorare la possibilità di intervento da parte del Sindacato in caso di richiesta da parte dell’Agente di ricorso a licenziamenti plurimi o colletivi con l’obiettivo di individuare soluzioni alternative ai licenziamenti (ricorso agli ammortizzatori sociali, flessibilità e/o di riduzione dell’orario, incentivazioni all’esodo anticipato volontario, ecc.).

EX GRANDI AGENZIE
Ulteriori misure hanno riguardato l’armonizzazione della previsioni applicabili ai dipendenti delle cc.dd. Grandi Agenzie (Agenzie di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino e Bologna, per le quali era in passato previsto uno specifico CCNL) con l’obiettivo di realizzare una maggiore integrazione dei trattamenti. Per quanto riguarda la parte economica dei dipendenti ex Grandi Agenzie, l’adeguamento della retribuzione tabellare concordato ammonta all’1%. La differenza risultante dopo tale incremento tra le retribuzioni complessive dei dipendenti delle ex Grandi Agenzie e quelli delle ex Medio-Piccole verrà congelato in un assegno ad personam.

Da parte sindacale ribadiamo il giudizio positivo già espresso dalle Segreterie nazionali sull’intesa, raggiunta dopo molti anni di “impasse” e in presenza di una situazione di crisi del settore (che vede oltre un terzo delle Agenzie alle prese con problemi di tenuta occupazionale): l’accordo conferma infatti l’impianto delle tutele già previste dal CCNL e garantisce un incremento delle retribuzioni ferme dal 2008.

Vicenza, 8 agosto 2014 FISAC CGIL Vicenza


ALLEGATO
CCNL Angina: testo definitivo del contratto dei dipendenti della Agenzie Generali Ina Assitalia