Vouchers (buoni per lavoro accessorio): se li conosci li eviti!



I buoni lavoro (vouchers) per lavoro accessorio
Se li conosci li eviti!!!

5 giugno 2015 è entrato in vigore il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, riguardante la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni” (4° decreto attuativo del Jobs Act), tra le cui misure figura una revisione del lavoro accessorio, con l’obiettivo di estenderne le possibilità di utilizzo.

Quella che segue è una sintesi tecnica e schematica delle norme (contenute agli articoli 48, 49 e 50 del D.Lgs. n. 81/2015): ci limitiamo qui ad osservare come i provvedimenti adottati smentiscano la volontà dichiarata di lotta alla precarietà, vista l’accresciuta possibilità di ricorrere ad una tipologia contrattuale tra le più precarie e meno garantite.

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Il lavoro accessorio è una prestazione di lavoro il cui compenso si fonda sul sistema dei buoni lavoro o voucher.

=> Attualmente il lavoro accessorio non prevede più, come era all’origine, il requisito della
occasionalità e vi si può ricorrere in tutti i settori di attività, anche in sostituzione di lavoro subordinato come sta avvenendo in molti settori (turismo, commercio, servizi ecc.), con la riduzione delle tutele e dei diritti dei lavoratori

=> Elemento caratterizzante di questa tipologia contrattuale rimane pertanto il tetto annuo dei compensi percepiti dal lavoratore (che il Jobs Act ha elevato da 5000 a 7000 euro).

=> Altra novità riguarda l’obbligo di comunicazione preventiva da parte del committente: il decreto stabilisce che prima dell’inizio della prestazione lavorativa siano forniti dati più circostanziati, utili a garantire la tracciabilità dei buoni: tale vincolo riguarda però solo i committenti imprenditori e professionisti, mentre non sono più soggetti ad alcun obbligo di comunicazione i committenti privati (che prima vi erano invece tenuti).

Il lavoro accessorio può essere svolto da qualsiasi soggetto
: disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato,* full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito, secondo quanto precisato di seguito.
* Il ricorso all’istituto del lavoro accessorio non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale) se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente: in altri termini non può essere svolto in favore dello stesso datore di lavoro presso cui si presta la propria opera come lavoratore dipendente (Circ. INPS n. 49/2013).

Non dà diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari.


Limite complessivo alle prestazioni di lavoro accessorio da parte del lavoratore:

€ 7.000 (lordo € 9.333): è il limite massimo del compenso che il lavoratore può perce- pire dalla totalità dei committenti nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre).
Il limite è rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Limite per singolo committente (se committente imprenditore o professionista)

Solo in caso di committente imprenditore o professionista vige (per ciascun com- mittente) un’ulteriore limite, pari, per il 2015, a € 2.020 (lordo € 2.693).
Va sottolineato che questo limite opera nei confronti del singolo lavoratore e non impedisce al committente (datore di lavoro) di affidare l’attività da svolgere ad una pluralità di lavoratori ciascuno dei quali non potrà percepire più di € 2.693 lordi.

Agricoltura

Nel settore agricolo, il lavoro accessorio si applica:

–> alle attività lavorative occasionali di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani under 25 (per questi ultimi, se regolarmente iscritti aun ciclo di studi presso un istituto sco- lastico di qualsiasi ordine e grado, è necessario che l’attività sia compatibile con gli impegni scolastici, mentre potranno svolgerla in qualunque periodo dell’anno gli studenti universitari);

-> alle attività agricole a favore di piccoli produttori agricoli (aziende agricole con volume d’affari fino a € 7.000) che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Appalti

In generale, è vietato ricorrere al lavoro accessorio per l’esecuzione di appalti di opere o servizi. In un prossimo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro il 25/12/2015, saranno individuate specifiche deroghe.

Compatibilità con prestazioni integrative del salario

I percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (CIGS, CIGO, contratto di solidarietà, Naspi, mobilità) possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio nel limite complessivo di un compenso annuo di € 3.000 (lordo € 4.000), rivalutato annualmente.*
Dal punto di vista previdenziale l’INPS decurta la contribuzione figurativa riconosciuta per le prestazioni integrative dei contributi che derivano dal lavoro accessorio (circolare INPS 170 del 13/10/2015).

* Il limite complessivo dei € 3.000 di compenso, per l’anno in corso, comprende le prestazioni di lavoro accessorio già rese dal 1/1/2015 al 24/6/2015, giorno precedente all’entrata in vigore del decreto (Circolare INPS n. 149/2015): l’eventuale riduzione dell’indennità effettuata da alcune sedi INPS è da ritenersi illegittima: nell’eventualità che ciò si sia verificato occorrerà richiedere l’erogazione della quota di indennità non corrisposta.

Misura del voucher

In attesa dell’emanazione di un ulteriore decreto, il valore nominale del buono orario è attualmente fissato in € 10. Nel settore agricolo è pari all’importo della retribuzione stabilito dal contratto collettivo.

Determinazione del valore netto del voucher

-> una quota previdenziale destinata alla Gestione Separata INPS (13%),
-> una quota per l’assicurazione INAIL (7%),
-> una quota ulteriore a favore del concessionario del servizio (INPS e ora ulteriori soggetti previsti dal decreto) a titolo di rimborso spese (in passato 5%, attualmente da determinare con decreto MLPS).

Copertura previdenziale e assicurativa

La copertura previdenziale del 13% è di molto inferiore a quella di un normale lavoratore dipen- dente (33%). Per riuscire a ottenere l’accredito di un mese di contribuzione in Gestione Separata nell’anno 2015 è necessario percepire dei compensi pari o superiori a € 1.295,66 (in pratica riscuotere almeno 130 vouchers). Qualora il compenso percepito non superi € 1.295,66 non viene accreditato alcun mese di contribuzione.

Trattamento fiscale

Per il lavoratore, il compenso è esente da ogni imposizione fiscale (e non incide sul suo stato di disoccupato o inoccupato).

Fase transitoria

Per i buoni già richiesti alla data del 25/06/2015 si applicheranno fino al 31/12/2015 le disposizioni precedenti che stabilivano un ricorso al lavoro accessorio nel limite dei € 5.000 per la totalità de icommittenti e di € 2.000** per ciascun singolo committente.
** Importi rivalutati rispettivamente, per il 2015, a € 5.060 e a € 2.020.

Adempimenti da parte dei committenti (cenni)

Acquisto dei voucher:
-> modalità esclusiva
mente telematica per i committenti imprenditori o professionisti
-> anche presso le rivendite autorizzate se non imprenditori o professionisti

Comunicazione preventiva: i committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti a darne comunicazione prima dell’inizio della prestazione. Il decreto stabilisce che a regime la comunicazione sia effettuata alla DTL, ma fino a quando non sa- ranno definite le nuove procedure rimangono in vigore le precedenti modalità di invio all’INPS.
Tutela della salute e sicurezza: imprenditori e professionisti devono applicare le norme previste dal D.Lgs. 81/2008. Sono eslcusi i piccoli lavori domestici, l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

ALLEGATO
Guida ai vouchers