Vi comunichiamo che le festività soppresse religiose, per l’anno 2020, sono le seguenti:
• Giovedì 19 marzo San Giuseppe
• Giovedì 21 maggio Ascensione
• Giovedì 11 giugno Corpus Domini
• Lunedì 29 giugno SS. Pietro e Paolo(*)
(*) per la sola piazza di Roma il giorno 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, resta festivo in quanto S. Patrono della città.
Vi ricordiamo che il CCNL 18/12/2017 (art. 31 c. 4) prevede per le 4 giornate elencate (le festività soppresse religiose) la possibilità di comunicare all’Agente se per l’anno in corso si vogliono recuperare le giornate stesse sotto forma di “riposo compensativo” (i riposi possono essere fruiti anche in modo frazionato in periodi non inferiori ad 1 ora e vengono di solito evidenziati nella busta paga alla voce “permessi” o “permessi ex festività”), oppure mediante riconoscimento di una indennità sostitutiva che va ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria.
Il sistema di calcolo da adottare per determinare la retribuzione aggiuntiva di uno di questi giorni (art. 31 c.7) è il seguente:
- retribuzione lorda mensile * 14 /250
La giornata del 4 novembre (festività soppressa civile), invece, non dà luogo a riposo compensativo ma è solo da retribuire (art. 31 c.5) ed il sistema di calcolo per determinarne la retribuzione aggiuntiva è il medesimo evidenziato sopra.
Il CCNL prevede (art. 31 c. 2) i seguenti giorni semifestivi: 10 aprile Venerdì Santo, venerdì 14 agosto Vigilia dell’Assunzione della B.V. Maria, lunedì 2 novembre Commemorazione dei defunti, martedì 24 dicembre Vigilia della natività di N.S. e martedì 31 dicembre San Silvestro.
In questi giorni semifestivi il turno di lavoro avrà termine alle ore 12,00.
I part time sono tenuti a prestare solo la metà delle ore di lavoro previste nella giornata in cui cade il semifestivo con l’obbligo di effettuare gli eventuali recuperi orari nella settimana (esempio: lavoratore con orario di solo 4 ore la mattina: la prestazione lavorativa sarà limitata a 2 ore; lavoratore con orario di solo 4 ore il pomeriggio: la prestazione lavorativa di 2 ore non avrà luogo nel giorno in questione ma ridistribuita in altro giorno della settimana, da concordare).
Ricordiamo che le ferie fruite in giorno semifestivo verranno computate nella misura di mezza giornata (art. 39 c. 2).
Vi ricordiamo, infine, che nell’anno 2020 vi è una sola festività cadente di domenica (1 novembre), per la quale è prevista (art. 31 c. 8) la retribuzione aggiuntiva calcolata con gli stessi criteri di cui sopra.
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